RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RSPP – Adempimento all’obbligo del Datore di Lavoro di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

  • Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
    L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura essenziale presente in ogni impresa in conformità al D.Lgs. 81/2008.
  • Chi lo designa?
    Secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo irrinunciabile di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale nomina può essere assegnata a un RSPP interno all’azienda o esterno. Questo significa che il datore di lavoro non può trasferire ad altri la responsabilità di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
    Inoltre, l’ex Art. 32 comma 1. del medesimo decreto sottolinea l’importanza che i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sia interni che esterni, possiedano capacità e requisiti professionali adeguati. Tali requisiti devono essere proporzionati alla tipologia dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo e correlati alle mansioni svolte.
  • Quali sono i suoi compiti?
    In sostanza, l’RSPP funge da consulente specializzato in salute e sicurezza per il datore di lavoro. Il suo ruolo principale consiste nell’assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza, oltre alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Descrizione del Servizio di RSPP

Archè, attraverso i suoi professionisti, assume la nomina di RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) per qualunque tipologia di azienda.

Le attività del RSPP saranno di Assistenza e consulenza al Datore di Lavoro:

a) nell’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso la segnalazione di fabbisogni in termini di:

  • Valutazioni specifiche;
  • Indagini strumentali;
  • Gestione delle emergenze;
  • Sorveglianza sanitaria;
  • Formazione, informazione

b) nell’elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28 (DVR), comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) nell’elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) nella gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in merito alle problematiche di Sicurezza ed Igiene

g) nei rapporti con gli Enti Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ASL, Ispettorato del Lavoro, VV.F., etc.) deputati al controllo ed alla vigilanza del rispetto della normativa vigente sul territorio, in caso di ispezioni, denunce, etc.

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