Sorveglianza Sanitaria MDL 2

Sorveglianza Sanitaria – Adempimento all’obbligo del Datore di Lavoro ex artt.18 e 41 D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Le responsabilità del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria includono diverse attività essenziali:

  1. Visita medica preventiva: Questa visita serve a verificare se il lavoratore è in grado di svolgere il proprio lavoro senza rischi per la salute. Si valuta l’idoneità alla specifica mansione.
  2. Visita medica periodica: È un controllo regolare dello stato di salute dei lavoratori per valutare se sono idonei alla loro mansione. Solitamente, avviene una volta l’anno, ma può essere più frequente in base al rischio valutato dal medico competente. L’autorità di vigilanza può determinare periodicità diverse con una motivazione adeguata.
  3. Visita medica su richiesta: Quando un lavoratore richiede un controllo medico correlato ai rischi professionali o alla propria salute, il medico competente valuta l’idoneità alla mansione specifica.
  4. Visita medica al cambio di mansione: Questa visita verifica se il lavoratore è adatto alla nuova mansione che andrà a svolgere.
  5. Visita medica alla fine del rapporto di lavoro: È prevista per alcuni casi specifici dalla normativa vigente.
  6. Verifica di assenza di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti: In determinati casi, il medico può effettuare una verifica per accertare che il lavoratore non sia dipendente da alcol o sostanze stupefacenti.

In base ai risultati delle visite mediche, il Medico Competente emette uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica del lavoratore:

  • Idoneità: Il lavoratore è idoneo alla mansione;
  • Idoneità parziale: Il lavoratore è idoneo alla mansione con alcune; prescrizioni o limitazioni, che possono essere temporanee o permanenti;
  • Inidoneità temporanea: Il lavoratore non è idoneo alla mansione temporaneamente;
  • Inidoneità permanente: Il lavoratore non è idoneo alla mansione in modo permanente.

Il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore i giudizi risultanti dalle visite mediche.

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