MC – Medico Competente MDL 1

MC – Medico Competente – Adempimento all’obbligo del Datore di Lavoro di designare il Medico Competente (ex art. 18 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

In conformità all’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche, il Medico Competente svolge le seguenti mansioni:

  1. Collaborazione: Lavora a stretto contatto con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione per valutare i rischi sul luogo di lavoro. Questa collaborazione include la pianificazione della sorveglianza sanitaria, la preparazione e l’attuazione di misure per proteggere la salute dei lavoratori, l’organizzazione della formazione e dell’informazione per i dipendenti, nonché la gestione del servizio di pronto soccorso, considerando le esigenze specifiche di ogni settore e le modalità di lavoro particolari. Contribuisce anche ai programmi volontari di promozione della salute, seguendo i principi della responsabilità sociale.
  2. Sorveglianza sanitaria: Programma e esegue la sorveglianza sanitaria secondo protocolli definiti in base ai rischi specifici e ai più recenti sviluppi scientifici.
  3. Gestione delle cartelle sanitarie: Crea, aggiorna e conserva una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sotto sorveglianza sanitaria. Questi documenti vengono custoditi in sicurezza e consegnati al datore di lavoro alla fine del mandato, nel rispetto delle normative sulla privacy.
  4. Comunicazione dei risultati: Informa il datore di lavoro, al termine del suo incarico, sui risultati della sorveglianza sanitaria. Alla cessazione del rapporto di lavoro, fornisce al lavoratore una copia della sua cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie per la sua conservazione.
  5. Informazione e partecipazione: Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione a rischi specifici. Inoltre, fornisce informazioni simili su richiesta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  6. Rapporto dei risultati: Durante le riunioni aziendali, comunica per iscritto i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, offrendo spiegazioni utili per implementare misure di protezione della salute dei lavoratori.
  7. Visite ambientali: Effettua almeno una visita all’ambiente di lavoro ogni anno, o con una frequenza diversa stabilita in base ai rischi specifici. Qualsiasi variazione nella periodicità delle visite deve essere comunicata al datore di lavoro e documentata nella valutazione dei rischi.
  8. Partecipazione alla valutazione del rischio: Contribuisce alla pianificazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, ricevendo tempestivamente i risultati per valutare i rischi e pianificare la sorveglianza sanitaria.

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